L’aliquota ridotta delle start up preclusa a chi ha svolto un’attività analoga entro tre anni
L’applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento per le start-up è possibile a condizione che il contribuente non abbia esercitato «nei tre anni precedenti» altra attività d’impresa o di lavoro autonomo e che, al contempo, la nuova attività non si configuri quale mera prosecuzione di quella precedentemente svolta come lavoratore autonomo o dipendente.
L’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016. Il documento di prassi ha precisato, con riguardo al limite temporale dei tre anni, che occorre verificare che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all’inizio del triennio (calcolato secondo il calendario solare) che precede l’avvio della nuova attività.
Nel caso del lettore, l’avvio di una nuova attività con decorrenza al 1° gennaio 2018 preclude, pertanto, la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta.
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