L’attività di agriturismo svolta dalla società agricola preclude il regime forfettario
Il rapporto tra l’attività agrituristica ed il regime forfettario è stato analizzato dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 7/E del 28 gennaio 2008 (dedicata al vecchio regime dei minimi, ma le cui conclusioni sono applicabili anche al regime forfetario); sul punto, l’agenzia delle Entrate afferma: «Si precisa, inoltre, che anche l’attività di agriturismo disciplinata dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991 può essere attratta al regime dei minimi qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari». Il problema posto dal quesito è che, tuttavia, l’attività in questione verrebbe svolta da una società semplice agricola. Che la partecipazione in tale società non sia ostativa al regime forfettario (benché partecipazione in società di persone) è stato chiarito dalla risoluzione 27/E del 7 marzo 2011, ma nel presupposto che essa produca reddito fondiario e non reddito d’impresa, come invece si avrebbe nel caso in cui la società semplice svolgesse attività di agriturismo. Quindi, a parere di chi scrive, sarebbe necessario che l’attività di agriturismo venisse svolta dal singolo contribuente quale soggetto forfettario, mantenendo la partecipazione nella società semplice per l’esercizio della pura attività agricola.
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