L'esperto rispondeAdempimenti

L’autocertificazione rafforza l’assenza di stabile organizzazione

immagine non disponibile

di Fabrizio Cancelliere

La domanda


Per un servizio fotografico realizzato in Italia, abbiamo ricevuto una fattura da parte di un’agenzia di modelle con sede in Inghilterra. La società ci ha inviato certificato contro le doppie imposizioni rilasciato dalle autorità fiscali del paese che attesta che la società è residente in tale paese, ma non attesta che la società è priva di una stabile organizzazione in Italia. Il certificato così rilasciato può essere considerato sufficiente per non applicare la ritenuta del 30%? I compensi pagati dovranno essere inseriti sul modello 770 da inviare il prossimo anno anche se non assoggettati a ritenuta?

Per stabilire il corretto trattamento fiscale in Italia, occorre inquadrare la prestazione fornita. In termini generali, occorre tener conto che nell’ipotesi in cui la prestazione sia svolta da una società nell’ambito di un’attività commerciale, come sembra essere questo il caso, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati, il reddito sarebbe imponibile in Italia solo se percepito da una stabile organizzazione esistente nel territorio dello Stato. Al riguardo, la società italiana può chiedere, oltre al certificato di residenza rilasciato dall’amministrazione finanziaria estera, un’autocertificazione con la quale si attesta l’assenza di una stabile organizzazione in Italia. In caso questa condizione non sia applicata, la ritenuta citata dal lettore potrebbe essere ugualmente dovuta qualora la prestazione fornita rientri tra quelle indicate nell’articolo 25 del Dpr 600/1973.

Invia un quesito all’Esperto risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©