L’autocertificazione rafforza l’assenza di stabile organizzazione
Per stabilire il corretto trattamento fiscale in Italia, occorre inquadrare la prestazione fornita. In termini generali, occorre tener conto che nell’ipotesi in cui la prestazione sia svolta da una società nell’ambito di un’attività commerciale, come sembra essere questo il caso, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati, il reddito sarebbe imponibile in Italia solo se percepito da una stabile organizzazione esistente nel territorio dello Stato. Al riguardo, la società italiana può chiedere, oltre al certificato di residenza rilasciato dall’amministrazione finanziaria estera, un’autocertificazione con la quale si attesta l’assenza di una stabile organizzazione in Italia. In caso questa condizione non sia applicata, la ritenuta citata dal lettore potrebbe essere ugualmente dovuta qualora la prestazione fornita rientri tra quelle indicate nell’articolo 25 del Dpr 600/1973.
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