L’avvalersi di un regime speciale Iva preclude il forfettario
A norma dell’articolo 1, comma 57, lettera a) della legge 190/2014 non possono applicare il forfait «le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito».
L’interpretazione fornita dal lettore è suggestiva sebbene necessiterebbe di essere avallata in maniera esplicita da parte dell’agenzia delle Entrate. La soluzione si desume dal fatto che l’attività di rivendita di libri rientra nel regime Iva «monofase», disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c, del Dpr 633/72. In sostanza, il menzionato articolo 74, rubricato «Disposizioni relative a particolari settori», disciplina, in deroga alle regole generali dell’Iva, le modalità di assolvimento dell’imposta relativamente alla vendita di determinati prodotti. Se da un lato non vi è dubbio che l’editore sia il principale attore coinvolto nell’applicazione del regime Iva dell’editoria, dall’altro è evidente che il rivenditore esclude da Iva le successive vendite in conseguenza dell’applicazione del regime speciale stesso.
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