L’avvocato non detrae l’Iva dei pranzi e deduce i costi nel limite dell’1% dei compensi
Le spese di ristorazione per pranzi o cene offerte a potenziali clienti sono riconducibili nel novero delle spese di rappresentanza. L’Iva è integralmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19 – bis1, comma 1, lettera h del Dpr 633/1972.
Il costo subisce una prima limitazione ai fini della deducibilità secondo le indicazioni di cui all'articolo 54, comma 5 del Tuir. La spesa potenzialmente detraibile, comprensiva dell’Iva che rappresenta un costo, è pari al 75 per cento. L’importo così determinato subisce un'ulteriore limitazione. Infatti è integralmente deducibile nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. La quota eccedente non può in ogni caso essere considerata in diminuzione dal reddito di lavoro autonomo.
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