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L’imposta sostitutiva per l’affrancamento può essere imputata sia a conto economico che alle riserve

Rivalutazione

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di Gianluca Dan

La domanda

In merito alla rivalutazione di alcuni beni strumentali in possesso al 31 dicembre 2019, in base alla legge 126/2020, l’affrancamento della riserva di rivalutazione si deve effettuare sul valore della rivalutazione al netto dell’imposta del 3% o sull’intero importo della rivalutazione? L’imposta di affrancamento va contabilizzata in diminuzione della riserva di rivalutazione o a conto economico ?
V. D. – Treviso

In merito al primo quesito, relativo alla base imponibile alla quale applicare l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento della riserva di rivalutazione, si segnala che l’agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto l’applicabilità dell’imposta sostitutiva sul valore al lordo dell’imposta dovuta per la rivalutazione (3% a norma dell'articolo 110 del decreto legge 104/2020). Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza 22 settembre 2020, n. 19772, si è espressa per l’applicabilità al valore netto. Si attende pertanto di sapere se l’agenzia delle Entrate si adeguerà a quest’ultima interpretazione.

Con riguardo al secondo quesito, relativo alla contabilizzazione dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento, è possibile imputare l’imposta dovuta a conto economico o alle riserve iscritte in bilancio. L’articolo 110 citato richiama, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.In particolare, il comma 477 dell’articolo 1 della legge 311/2004 stabilisce che «l’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del Codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice».

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