L’istanza di autotutela non basta ad annullare la cartella non firmata
La risposta è negativa. Sebbene, infatti, la cartella di pagamento, come gli altri atti impositivi, sia un atto cosiddetto recettizio che viene ad esistenza solo se regolarmente notificato, non tutte le violazioni delle norme concernenti la notifica ne comportano la nullità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la mancata sottoscrizione della copia della relata di notifica non cagiona la nullità dell’atto (Corte Cassazione, sentenza 18 marzo 2015, n. 5351).
Inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza 5 ottobre 2004, n. 19854, hanno statuito che il vizio di notifica è da ritenere sanato quando, dalla proposizione del ricorso (o di una istanza di autotutela), è provata la piena conoscenza dell’atto impositivo (da ultimo, nello stesso senso, anche Cassazione, sentenza 4 novembre 2015, n. 22476).
Pertanto, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, il vizio di notifica della cartella comporta la nullità dell’atto solo quando, a causa di ciò, il contribuente non ha avuto contezza della pretesa avanzata nei suoi confronti. Al contrario, il vizio di notifica può cagionare la nullità dell'atto solo quando si traduca in un’inesistenza della stessa, quindi, dove, materialmente, il contribuente non abbia preso visione della cartella di pagamento (Cassazione, sentenza 4 novembre 2015, n. 22476). Secondo la giurisprudenza, si ha inesistenza qualora, ad esempio, la notifica manchi del tutto, o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario dell'atto. Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, si ritiene che la sola presentazione dell’istanza di autotutela sanerebbe automaticamente i vizi di notifica e dunque non comporterebbe l’annullamento della cartella. Rimane ovviamente ferma la possibilità per il contribuente di impugnare il ruolo riportato nella cartella per contestarne, ad esempio, la pretesa nel merito e, al tempo stesso, eccepire in via preliminare la nullità della cartella per i predetti vizi propri della cartella, tenendo presente che, in alcune pronunce, la nullità è stata ritenuta sufficiente a provocare l’accoglimento del ricorso. Per contro, in altre, determinati vizi sono stati considerati come mere irregolarità formali e, in quanto tali, sostanzialmente irrilevanti.
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