L’Iva di gruppo nel conferimento di ramo aziendale
La risposta è affermativa. Confortano nel caso prospettato i chiarimenti forniti dall'amministrazione con la risoluzione 132/E/2007 in tema di conferimento di ramo d'azienda in una società neocostituita allo scopo di accoglierlo. In quell'occasione (ribadendo principi già precedentemente espressi), l'amministrazione ha confermato che «il conferimento di un ramo d'azienda in una società appositamente costituita per ricevere tale apporto non interrompe il controllo già esercitato in modo diretto se, per effetto del conferimento, non viene meno il requisito del possesso di una percentuale superiore al cinquanta per cento del capitale».
Inoltre, con riferimento al requisito temporale del controllo, che in base all'articolo 2 del Dm 13 dicembre 1979 deve sussistere dal 1° luglio dell'anno precedente di adesione alla procedura, viene ribadito, con un richiamo alla risoluzione 68/E/2003, che nel caso in cui un'azienda sia conferita in una nuova società controllata anch'essa per più del 50%, il requisito temporale non si interrompe a causa dell'operazione straordinaria in quanto la stessa non modifica sostanzialmente l'assetto del gruppo, con la conseguenza che la nuova società potrà essere inclusa nella procedura di liquidazione di gruppo.
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