L’opzione per il regime di cassa vincola per tre anni
L’articolo 18 del Dpr 600/1973, nella versione riformulata dalla legge di Bilancio 2017, stabilisce che le imprese in regime di contabilità semplificata sono obbligate ad istituire un registro cronologico degli incassi e dei pagamenti.
Per esigenze di semplificazione, il legislatore ha tuttavia previsto la possibilità di istituire solo i registri obbligatori ai fini dell’Iva, introducendo un criterio di determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture e dei corrispettivi. A tal fine, il contribuente deve esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, e conseguentemente potrà non istituire il predetto registro cronologico. In questo caso opera una presunzione assoluta secondo cui la registrazione delle fatture emesse ai fini Iva equivale all'incasso dell’intero corrispettivo. Analogamente, la registrazione della fattura di acquisto nel periodo d'imposta, equivale all’avvenuto pagamento.
È irrilevante che l’incasso o il pagamento siano avvenuti effettivamente. Nell’ipotesi in cui il contribuente decida di avvalersi della semplificazione, sarà vincolato per un triennio. Ad esempio, se nel periodo di imposta 2017 (primo anno di applicazione del regime di cassa), l’impresa utilizza i soli registri Iva, senza istituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, la presunzione assoluta in esame troverà obbligatoriamente applicazione anche per i periodi di imposta 2018 e 2019. Non sarà infatti possibile, per i due successivi periodi d’imposta, determinare il reddito avendo riguardo ai reali incassi e pagamenti, né avvalersi del regime ordinario.
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