L'esperto rispondeAdempimenti

La borsa di studio non è incompatibile con il forfettario per le guardie mediche

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di Paolo Meneghetti

La domanda

Sono un medico iscritto all’ordine che a marzo 2019 ha iniziato il corso di formazione triennale di specializzazione in medicina generale della mia regione, corso per il quale percepisco compenso borsa di studio soggetta ad Irpef (assimilato a dipendente) direttamente dall’ Asl di competenza di circa 11mila euro lordi annui. Aprendo la partita Iva ed esercitando la libera professione (nei limiti imposti dalla legge) per le guardie mediche a favore della stessa Asl e per sostituzioni di medici di base posso accedere al regime forfettario? Potrei accedere al forfettario anche se il reddito da professionista superasse l’importo del compenso della borsa di studio soggetta ad Irpef?
Ho letto che in sede di conversione del Dl 135/2018 (decreto semplificazioni) il Senato ha modificato la lettera d-bis) prevedendo che la preclusione non è applicabile se l’attività comporta l’iscrizione a un Ordine/collegio professionale.

L’inibizione all’applicazione del regime forfettario in base alla lettera d-bis) dell’articolo 1 della legge 145/2018 si manifesta per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. La norma utilizza il termine “ datori di lavoro” non il termine reddito da lavoro dipendente, il che induce a pensare che l’inibizione scatti solo a fronte di rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con lo stesso soggetto a favore del quale ora si vorrebbe emettere fatture (con prestazioni prevalenti) . Tale ricostruzione interpretativa porta a concludere che non vi siano inibizioni ad aderire al regime forfettario nel caso esposto nel quesito, anche se il tema presenta oggettivi margini di opinabilità. In questo scenario si colloca l’articolo 1-bis del Dl 135/2018 il quale afferma che la normativa sopra citata non si applica per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. L’operatività di tale norma non è a tutt’oggi del tutto chiara, ma certamente essa può rappresentare un elemento in più per sostenere la tesi sopra citata.

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