La categoria dell’immobile pre-lavori condiziona la detraibilità dell’Iva
Volendo seguire l'interpretazione dell’agenzia delle Entrate, l’Iva è detraibile a condizione che l’immobile che sta subendo i lavori non sia stato censito in catasto originariamente come immobile abitativo prima di essere stato qualificato nella specifica categoria F3. L’agenzia delle Entrate ha infatti chiarito, con la risoluzione 99/E del 8/4/2009 che l’immobile in categoria “F” non è ancora considerata “immobile” in quanto non in grado di avere un’attribuzione catastale, pertanto rileva la categoria attribuita prima di iniziare la trasformazione. Stesso concetto trova conferma, se pur con riferimento al caso speculare e contrario, nella risoluzione 58/E del 21/2/2008 in cui l’Agenzia ha affermato che l’imposta sui costi per la trasformazione di un immobile da strumentale ad abitativo, è detraibile comunque poiché nell’arco di tempo in cui gli interventi sono “in fieri”, il bene si definisce “strumentale” a prescindere dalla successiva destinazione catastale. In ogni caso, se l’immobile era abitativo prima dei lavori di ristrutturazione, si ritiene che l’Iva non detratta sulle spese incrementative sostenute possa essere recuperata tramite il meccanismo della rettifica della detrazione, si sensi dell’articolo 19 bis 2 del Dpr 633/72, una volta che il fabbricato è accatastato come A10.
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