La cedolare secca riduce la «capienza» Irpef
In caso di immobili dati in locazione, per i quali si è optato per il regime della cedolare secca (tassazione separata dal reddito da affitto, con aliquota del 10% o 21%, a seconda che si tratti di locazione a canone concordato o libero), non si perde il diritto alla detrazione del 50% delle spese per la ristrutturazione (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Tuttavia, per far valere la detrazione, è necessario avere altri redditi sottoposti a Irpef, diversi da quelli derivanti dalla locazione degli immobili per cui si è optato per la tassazione separata con cedolare secca. In sostanza, se nell’anno d’imposta il contribuente deve versare l’Irpef su altri redditi (da lavoro dipendente, di capitale o altri redditi fondiari), ha diritto a esercitare la detrazione in dichiarazione dei redditi. Viceversa, se il contribuente non ha altri redditi imponibili Irpef, ma solo quelli per i quali si è optato per la cedolare secca, non è possibile fruire dell’agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, perché manca la “capienza” fiscale per accogliere la detrazione.
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