La cessione d’azienda include anche il credito Iva
L’istituto della cessione del credito e quello del suo trasferimento in occasione di una cessione d’azienda sono situazioni differenti. L’agenzia delle Entrate in diverse occasioni ha precisato che ordinariamente è possibile cedere esclusivamente i crediti Iva chiesti a rimborso (risoluzioni 279/E/2002, 49/E/2006 e 103/E/2006). Ma questa precisazione vale per le cessioni di crediti Iva effettuate, ai sensi dell’articolo 5 del Dl 70/1988, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notificare all’agenzia delle Entrate (circolare 71/E del 30 marzo 1989). Invece, nel caso di cessione di azienda non occorre ricorrere all’istituto della cessione del credito, posto che si determina un fenomeno generale di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi, compreso il passaggio del credito Iva maturato dal cedente. Per questa ragione, nell’ambito di una cessione di azienda è possibile trasferire non solo il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito Iva maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione fino alla data in cui quest’ultima produce effetti. Sulla base di queste premesse, l’agenzia delle Entrate ha confermato che il trasferimento dei crediti Iva, avvenuta nel contesto di una cessione d’azienda, è efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria, senza che sia necessario osservare la procedura formale di cessione dei crediti Iva, di cui all’articolo 5 del Dl 70/1988 (risoluzione 471/E del 31 ottobre 2008).
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