La cessione dell’immobile non ultimato sconta sempre l’Iva
La cessione di un immobile non ultimato è sempre soggetta a Iva.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di un fabbricato effettuata in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo è esclusa dal regime di esenzione previsto dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell’articolo 10 del Dpr 633/72 trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad Iva (circolare 12/E/2007 e risoluzione 68/E/2007). L’aliquota applicabile dipende da diverse variabili che non sono state specificate (se si tratta di immobile abitativo o strumentale, se sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione dalla società “esecutata”, eccetera). Per quanto concerne il soggetto tenuto a effettuare gli adempimenti Iva, la risoluzione 68/E/2006, ha chiarito che il professionista delegato alle operazioni di vendita - ai sensi dell’articolo 591 bis del Codice di procedura civile - è obbligato a emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’Iva incassata all’amministrazione finanziaria. Se la fattura non viene emessa entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, la società aggiudicataria deve attivarsi con la procedura prevista dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/97.
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