L'esperto rispondeImposte

La contabilizzazione del contributo «decide» il calcolo del reddito

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di Gabriele Ferlito

La domanda

Contribuente in regime semplificato che ha optato per il metodo della registrazione. Nell’anno 2017 ha acquistato un bene ammortizzabile per il quale nell’anno 2018 è stato autorizzato alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla legge 208/2015. Si ritiene iscrivere il bene nel registro beni ammortizzabili ed ammortizzarlo per le percentuali previste per l’anno 2017, a riduzione del costo con le stesse percentuali dell’ammortamento registrare il credito di imposta nella voce altri ricavi. Tale comportamento è corretto?


La risposta è positiva. La partecipazione del contributo al reddito d’esercizio segue la modalità prescelta di contabilizzazione del contributo stesso, che può avvenire, alternativamente:

a) a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui si riferisce (metodo «diretto»), cui consegue la partecipazione al reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d’imposta di durata del processo di ammortamento;
b) ad incremento del costo di acquisto del bene (metodo «indiretto»), e imputazione del contributo a conto economico. In questa ultima ipotesi, che pare quella scelta dal lettore, il contributo viene imputato per l’intero ammontare nell’esercizio di competenza alla voce A5, «Altri ricavi e proventi» del conto economico e la parte di contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata iscrivendo il relativo importo alla voce «Risconti passivi».

Va precisato che se il riconoscimento del contributo si è verificato in un esercizio successivo a quello di inizio dell’ammortamento del bene cui lo stesso si riferisce (che sembra il caso del quesito, bene acquistato nel 2017 ma autorizzazione alla fruizione del credito nel 2018), la quota di contributo non imputata precedentemente deve essere rilevata quale sopravvenienza attiva. Infatti, in tal caso, essendo l’ammortamento del bene già iniziato, occorre procedere a ripristinare la correlazione tra processo di ammortamento e concorso del contributo alla formazione del reddito. Di conseguenza, la quota del contributo che, se deliberato, avrebbe concorso positivamente alla formazione del reddito negli anni precedenti alla sua deliberazione (ed iscrizione in bilancio), costituisce sopravvenienza attiva.

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