La contabilizzazione del contributo «decide» il calcolo del reddito
La risposta è positiva. La partecipazione del contributo al reddito d’esercizio segue la modalità prescelta di contabilizzazione del contributo stesso, che può avvenire, alternativamente:
a) a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui si riferisce (metodo «diretto»), cui consegue la partecipazione al reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d’imposta di durata del processo di ammortamento;
b) ad incremento del costo di acquisto del bene (metodo «indiretto»), e imputazione del contributo a conto economico. In questa ultima ipotesi, che pare quella scelta dal lettore, il contributo viene imputato per l’intero ammontare nell’esercizio di competenza alla voce A5, «Altri ricavi e proventi» del conto economico e la parte di contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata iscrivendo il relativo importo alla voce «Risconti passivi».
Va precisato che se il riconoscimento del contributo si è verificato in un esercizio successivo a quello di inizio dell’ammortamento del bene cui lo stesso si riferisce (che sembra il caso del quesito, bene acquistato nel 2017 ma autorizzazione alla fruizione del credito nel 2018), la quota di contributo non imputata precedentemente deve essere rilevata quale sopravvenienza attiva. Infatti, in tal caso, essendo l’ammortamento del bene già iniziato, occorre procedere a ripristinare la correlazione tra processo di ammortamento e concorso del contributo alla formazione del reddito. Di conseguenza, la quota del contributo che, se deliberato, avrebbe concorso positivamente alla formazione del reddito negli anni precedenti alla sua deliberazione (ed iscrizione in bilancio), costituisce sopravvenienza attiva.