La Convenzione con la Bulgaria non applicabile per molti pensionati italiani
In base al Modello Ocse 2017 le pensioni private, ossia quelle che derivano da un cessato privato impiego di lavoro dipendente, sono tassate esclusivamente nel Paese di residenza del soggetto percettore, a nulla rilevando la sua cittadinanza.
Questa previsione, peraltro presente nella gran parte delle convenzioni stipulate dall'Italia, permette al cittadino italiano che riceve la pensione dall'Inps di ottenerla senza applicazione di ritenuta nel caso in cui questo abbia trasferito la residenza nel Paese estero.
Un caso noto alle cronache è quello del Portogallo. L'articolo 18 della Convenzione Italia-Portogallo, in linea con le previsioni contenute nel Modello Ocse, stabilisce espressamente che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente (per esempio un cittadino italiano fiscalmente residente in Portogallo) in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato, ossia in Portogallo.
Il pensionato, pertanto, riceverà la pensione dall'Inps senza applicazione di ritenute e sconterà in Portogallo un eventuale regime di tassazione agevolata.
Nell'ottica di attrarre i pensionati esteri, peraltro, anche il legislatore italiano ha introdotto la flat tax del 7 per cento di cui all'articolo 24 ter del Tuir. Il meccanismo funziona in modo efficiente se la convenzione contiene una previsione come quella presente nel Modello Ocse 2017 o nella convenzione con il Portogallo.
Anche la Convenzione tra Italia e Bulgaria contempla una analoga previsione nell'articolo 16. A differenza del Portogallo, tuttavia, la previsione non troverà applicazione nella maggior parte dei casi, in quanto l'articolo 1 esclude l'operatività del Trattato per i residenti in Bulgaria che non sono anche cittadini bulgari.
Il paragrafo 1, prevede, in perfetta sintonia con il Modello Ocse, che la Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Il problema nasce nel successivo paragrafo 2 dove si legge che, mentre per quanto riguarda l'Italia è considerata residente qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata a imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede, della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; per quanto riguarda la Bulgaria, è considerata residente qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.
Ebbene, il cittadino italiano che si è trasferito in Bulgaria acquisirà generalmente la residenza fiscale bulgara ma non anche la cittadinanza, per cui la Convenzione non sarà applicabile e la pensione pagata dall'Inps sarà soggetta a tassazione in Italia in base all'articolo 23 comma 2 lettera a) del Tuir.
Per approfondire: Le pensioni nel commentario Ocse, in Fiscalità internazionale - plusplus24fisco.ilsole24ore.com