L'esperto rispondeControlli e liti

La correzione delle rimanenze comporta il ravvedimento per gli anni precedenti

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di Rosanna Acierno

La domanda

Ho ricevuto un avviso da parte dell’agenzia delle Entrate Direzione accertamento, che rilevano nel modello unico2016 incoerenze relative alla gestione del magazzino, riconducibili a valori delle rimanenze pressoché invariati nel corso dell’anno e valori non coerenti rispetto alla media delle imprese del settore. Nell’avviso si consiglia, per evitare una verifica fiscale, di presentare una dichiarazione integrativa usufruendo del ravvedimento operoso. Ma, correggere il valore delle rimanenze finali del periodo 2015 (non riportate nel valore reale, ma manovrate per coprire esigenze di bilancio) significa operare in contemporanea anche sulle rimanenze iniziali per avere un equilibrio di valori, quindi, si rende necessario presentare anche una dichiarazione integrativa per il 2014 (dove le rimanenze finali del 2014 sono quelle iniziali 2015) e riproporre lo stesso iter per l’anno 2013 sino ad arrivare a cascata al primo periodo non ancora prescritto, 2012, e fare le rettifiche. È corretto questo ragionamento?
N.C. – Cagliari

La risposta è positiva. L’articolo 92, comma 7 del Tuir sancisce infatti che «le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’anno successivo». Pertanto, si ritiene che qualora si decida di accogliere l’invito dell’Agenzia delle Entrate e optare per il ravvedimento operoso per correggere le rimanenze finali del 2015 è opportuno procedere con il ravvedimento anche per gli altri anni di imposta non ancora prescritti, al fine di evitare un sicuro accertamento e di conseguire al tempo stesso il beneficio della riduzione delle sanzioni.

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