La correzione delle rimanenze comporta il ravvedimento per gli anni precedenti
La risposta è positiva. L’articolo 92, comma 7 del Tuir sancisce infatti che «le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’anno successivo». Pertanto, si ritiene che qualora si decida di accogliere l’invito dell’Agenzia delle Entrate e optare per il ravvedimento operoso per correggere le rimanenze finali del 2015 è opportuno procedere con il ravvedimento anche per gli altri anni di imposta non ancora prescritti, al fine di evitare un sicuro accertamento e di conseguire al tempo stesso il beneficio della riduzione delle sanzioni.
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