L'esperto rispondeImposte

La cumulabilità del bonus Sud con i nuovi crediti d’imposta

La disciplina transitoria per il 2020 prevede una serie di esclusioni

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di Stefano Mazzocchi

La domanda


La legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha introdotto due nuovi crediti d’imposta in sostituzione della disciplina del super e iper ammortamento. Per le imprese meridionali, è stato altresì prorogato il credito d’imposta “bonus Sud”. Poiché quest’ultima misura era cumulabile con super e iper ammortamento, si chiede se un’impresa del Mezzogiorno possa fruire di entrambe le misure. Si potrebbe configurare la situazione in cui un nuovo bene ammissibile ad entrambe le agevolazioni del valore di 100, possa fruire del credito d’imposta bonus Mezzogiorno del 45%, del credito d’imposta ex iper ammortamento 40%, del credito d’imposta ex super ammortamento pari al 6%, avendo un credito d imposta complessivo pertanto del 91%, posto che il limite parrebbe rappresentato dal solo costo del bene. È corretta tale interpretazione?
A.M. – Nuoro


L’articolo 1, commi 184-197, della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, in sostituzione del super e dell’iper-ammortamento. La norma prevede peraltro una disciplina transitoria per il 2020, al fine di evitare sovrapposizioni tra vecchio e nuovo regime.

La nuova misura, in particolare, non si applica:
1. agli investimenti aventi ad oggetto i beni diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017, qualora siano stati effettuati dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per i quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; per tali beni continua ad applicarsi il superammortamento;
2. agli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi negli allegati A e B della legge di bilancio 2017, effettuati dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per i quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali beni continuano ad applicarsi l’iperammortamento e la maggiorazione del 40% dei costi, laddove spettante.

Qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte, vale il principio generale – contenuto nella legge di Bilancio 2020 – secondo cui il “tax credit beni strumentali”, di nuova introduzione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, semprechè tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Con riferimento al “bonus Sud”, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 7-quater, comma 3, decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (cosiddetto “decreto Mezzogiorno”), si prevede che la misura sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi all’agevolazione, semprechè tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline Ue di riferimento.

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