La cumulabilità del bonus Sud con i nuovi crediti d’imposta
La disciplina transitoria per il 2020 prevede una serie di esclusioni
L’articolo 1, commi 184-197, della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, in sostituzione del super e dell’iper-ammortamento. La norma prevede peraltro una disciplina transitoria per il 2020, al fine di evitare sovrapposizioni tra vecchio e nuovo regime.
La nuova misura, in particolare, non si applica:
1. agli investimenti aventi ad oggetto i beni diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017, qualora siano stati effettuati dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per i quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; per tali beni continua ad applicarsi il superammortamento;
2. agli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi negli allegati A e B della legge di bilancio 2017, effettuati dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per i quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali beni continuano ad applicarsi l’iperammortamento e la maggiorazione del 40% dei costi, laddove spettante.
Qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte, vale il principio generale – contenuto nella legge di Bilancio 2020 – secondo cui il “tax credit beni strumentali”, di nuova introduzione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, semprechè tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
Con riferimento al “bonus Sud”, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 7-quater, comma 3, decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (cosiddetto “decreto Mezzogiorno”), si prevede che la misura sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi all’agevolazione, semprechè tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline Ue di riferimento.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5