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La data d’iscrizione all’Aire di chi lavora per la Ue sancisce la residenza fiscale

Il domicilio fiscale resta in Italia se il contribuente ha accettato l’incarico presso la Commissione europea prima di iscriversi all’anagrafe dei residenti all’estero

di Fabio Pessina

La domanda

Un cittadino italiano iscritto all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero), dipendente della commissione europea, intenderebbe sottoscrivere, tramite una banca belga, obbligazioni bancarie (quotate) italiane e/o titoli di Stato italiani. Qual è il regime fiscale applicato sui proventi delle relative cedole? In caso di vendita, ad un prezzo superiore a quello di acquisto, ci sarebbe il presupposto per il “capital gain”?
M.F. – Pavia

L’articolo 13 del protocollo 7 sui privilegi e immunità dell’Unione europea afferma che «Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali».
Con una distinzione: nel caso in cui il dipendente della commissione europea abbia effettuato l’iscrizione all'Aire dopo avere accettato l’incarico, il domicilio fiscale resterà in Italia e lì sarà tenuto a dichiarare tutto ad esclusione dei redditi erogati dalla Commissione europea che, a norma dell’articolo 12, protocollo 7, sono assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo di imposta a norma del Regolamento 260/68. Ai sensi dello stesso articolo del protocollo, gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione sono esenti da imposte nazionali. Ove, al contrario, l’iscrizione all’Aire fosse avvenuta precedentemente l'ottenimento del lavoro, il dipendente sarebbe considerato fiscalmente residente in Belgio e nulla dovrà essere dichiarato e tassato in Italia.

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