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La detrazione per l’acquisto della casa antisismica ingloba l’agevolazione prevista per i pannelli solari

110%

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di Silvio Rivetti

La domanda

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetta la detrazione del 110% se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dell’articolo 119, del decreto legge 34/2020, tra i quali, al comma 4, figurano gli interventi di cui all’articolo 16 del decreto legge 63/2013, compreso il comma 1-septies (cosiddetto sismabonus acquisti). Si chiede:
1. in caso di acquisto di casa antisismica dotata di impianti solari fotovoltaici (installati dall’impresa di costruzione), gli impianti godono di autonoma agevolazione rispetto al limite del sismabonus acquisti?
2. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere fatturati separatamente dall’impresa rispetto all’abitazione in sede di rogito?
3. Quale documentazione è da conservare ai fini della detrazione per gli impianti solari fotovoltaici?
M. M. – Bergamo

Il quesito coglie una smagliatura del dettato normativo, rispetto a cui non constano prese di posizione ufficiali. Nell’attesa degli opportuni chiarimenti, il ragionamento sulle norme non pare legittimare il traino alla detrazione del 110% dell’installazione dell’impianto fotovoltaico a fronte dell'acquisto delle case antisismiche come intervento trainante, per il seguente motivo.
La detrazione prevista dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 63/2013 agevola in maniera “forfettaria” l’acquirente della casa antisismica, frutto dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, in relazione al prezzo d’acquisto come dichiarato in atto, fino alla soglia massima di 96mila euro (con applicazione dell’aliquota elevata al 110% dal comma 4 dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020). Ora, poiché l’acquisto della casa antisismica in tanto è possibile, in quanto i lavori siano completati (spettando l’agevolazione agli acquisti effettuati entro il termine 30 mesi dalla fine dei lavori, come sancito in sede di conversione del decreto legge semplificazioni), ne deriva che il pagamento del prezzo d’acquisto dell’immobile “assorbe” in sé forfettariamente e ai fini della detrazione, tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’immobile stesso, comprese quelle per gli impianti fotovoltaici, singoli o condominiali che siano.
Occorre inoltre considerare che l’articolo 119, comma 5, decreto legge 34/2020 richiede che tali impianti siano installati congiuntamente all’intervento trainante, con il sostenimento della relativa spesa in un momento compreso tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti (circolare 24/E/2020 e risposta 488/2021); poiché, come detto, l’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa costruttrice-venditrice è il presupposto per l’acquisto della casa antisismica, ne deriva che l’effettuazione delle spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico non potrà mai qualificarsi congiunta al pagamento del prezzo d’acquisto dell’immobile (né se realizzata in uno con i lavori di demolizione e ricostruzione, né se realizzata dopo il rogito). Pertanto, in attesa di più chiara apertura da parte del Fisco, che espressamente riconosca all’acquirente della casa antisismica la spettanza della separata agevolazione degli impianti fotovoltaici realizzati in uno con i lavori di demolizione e ricostruzione, non pare sostenibile la coesistenza dei due benefici.

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