Imposte

La dichiarazione del cliente «guida» l’applicazione dello split payment

immagine non disponibile

di Michele Brusaterra


Con la dichiarazione rilasciata dal cliente il fornitore applica lo split payment con sicurezza.
Una delle modifiche introdotte dall’articolo 1 del Dl 50/2017 alla disciplina dello split payment, contenuta nell’articolo 17 ter del Dpr 633/1972, prevede che il fornitore può chiedere al cliente il rilascio di una dichiarazione attraverso la quale quest’ultimo affermi di essere, o meno, destinatario del regime in commento.

Tale disposizione si è resa necessaria visto che tra i clienti coinvolti vi sono, oltre ai soggetti già individuati dall’originaria norma, anche le società controllate da determinati enti pubblici e quelle quotate e inserite nell’indice FTSE MIB. Naturalmente risulta essere difficile per il fornitore sapere se un cliente è controllato da uno dei soggetti indicati dalla norma, e così si obbliga lo stesso cliente a dichiarare, su richiesta del fornitore, se esso rientra o meno nel regime dello split payment. Non solo, la norma perentoriamente prescrive che «I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo», ossia della scissione dei pagamenti.

A seguito delle predette novità, è stato modificato e integrato anche il Dm 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in commento, attraverso il Dm 27 giugno 2017.

L’articolo 3 del Dm 23 gennaio 2015 stabilisce ora che l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi ovvero, su opzione delle pubbliche amministrazioni e delle società, può essere anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero, ancora, al momento della registrazione della medesima.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° luglio, ma vi è anche un periodo transitorio. Viene, infatti, previsto che fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile ma, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano lo split payment accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017. Sempre al fine di agevolare l’adeguamento dei sistemi contabili, le società coinvolte dal 1° luglio dal meccanismo dello split payment, possono annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell’imposta entro il 18 dicembre 2017.

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta, le pubbliche amministrazioni lo effettuano entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, attraverso uno dei metodi indicati dal decreto.

Per le pubbliche amministrazioni e per le società identificate ai fini Iva, che effettuino acquisti nell’ambito della loro attività commerciale, il versamento dell’imposta dovuta da split payment va effettuato attraverso il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza la possibilità di compensazione e attraverso l’utilizzo di un apposito codice tributo.

In alternativa, la fattura di acquisto soggetta al regime della scissione dei pagamenti può essere annotata anche nel registro delle vendite o dei corrispettivi, di modo da annullare tale Iva con quella registrata nel registro degli acquisti, se detraibile.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©