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La fattura del 2019 inviata allo Sdi nel 2020 nella società in contabilità semplificata

Si può esercitare l’opzione secondo cui si presume che il corrispettivo sia incassato al momento della registrazione

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di Cristina Odorizzi

La domanda


Se ho una fattura di vendita con data fattura 31 dicembre 2019, in quanto l’operazione è posta in essere a dicembre 2019, con data invio allo Sdi (Sistema di intescambio) 2 gennaio 2020 e, pertanto, rientrante nella liquidazione Iva di dicembre, la competenza del ricavo in una società in contabilità semplificata con regime di cassa è 2019 o 2020?
B. R. – Gemonio (Varese)

Il comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 consente al contribuente in contabilità semplificata di esercitare una specifica opzione in base alla quale il ricavo si intende, per presunzione, incassato al momento di registrazione della relativa fattura. Prevale così il momento di registrazione rispetto al momento in cui avviene l’effettivo incasso.
Tale prevalenza è stata confermata anche dall’agenzia delle Entrate (Telefisco 2018) in riferimento alle cosiddette fatture a cavallo d’anno (esempio, fatture di acquisto 2017 registrate nel 2018). Con riferimento alle fatture attive queste sono emesse nel momento in cui spedite allo Sdi (Sistema di intescambio) a prescindere dal momento di redazione con conseguente possibile lasso temporale fra i due momenti.

Tuttavia, l’articolo 23, del decreto Iva (Dpr 633/1972) prevede quanto segue:
«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese».
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, oppure, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 17, del cedente o del prestatore.

La disposizione parametra il momento di registrazione della fattura attiva all’effettuazione dell’operazione e, quindi, appare corretto procedere alla registrazione sin dal momento per cosiddetta di formazione della fattura a prescindere dal momento di trasmissione allo Sdi, salvo poi la gestione dello scarto. Da un certo punto di vista, la fattura può essere quindi considerata un documento a formazione “progressiva”, nel senso che viene predisposto nella data di effettuazione della operazione, viene trasmesso al sistema di interscambio entro 12 giorni (se fattura immediata) o entro il giorno 15 del mese successivo (se fattura differita) dalla effettuazione delle operazioni, e viene ad esistenza al momento della trasmissione (con esito positivo) al sistema di interscambio, ma i suoi effetti retroagiscono alla data della fattura.

Ne deriva che, per il soggetto semplificato che ha optato per il sistema delle registrazioni, la fattura rileva ai fini dell’imponibile, alla data di registrazione, a prescindere dal momento di trasmissione al sistema di interscambio.

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