Controlli e liti

La guida di Assonime per i titolari effettivi nelle società di capitale

L’attivazione del Registro pone nuovi problemi interpretativi delle norme

di Alessandro Galimberti

L’attivazione del Registro dei titolari effettivi pone alle società di capitali delicati problemi interpretativi che Assonime affronta nel caso 1/2023.

L’obbligo di identificazione del titolare effettivo riguarda tutte le società di capitali, obbligo attenuato per le sole quotate su un mercato regolamentato considerate a basso rischio e quindi con misure semplificate di adeguata verifica.

Proprietà diretta o indiretta

Per individuare il Titolare effettivo, la soglia di partecipazione rilevante è superiore al 25% del capitale sociale. Nel cumulo delle quote di proprietà è da considerare titolare effettivo, ad esempio, la persona fisica titolare di una partecipazione diretta del 20% e di una partecipazione indiretta del 10% attraverso una società fiduciaria. L’usufrutto è un aspetto delicato per il quale non ci sono indicazioni ufficiali. Secondo Assonime qui è bene attestarsi «sull’interpretazione più prudente secondo cui si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario». Quanto alle categorie azionarie, la proprietà indiretta è una delle questioni calde: il controllo attraverso una partecipazione superiore al 25% stando alle indicazioni europee «dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che la soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell’assetto proprietario e che ogni legame nell’assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati».

Il TE attraverso il controllo

Nel caso in cui non sia possibile individuare in modo univoco un proprietario (diretto o indiretto), scatta il criterio del controllo, secondo cui la titolarità effettiva dovrebbe essere attribuita alle persone fisiche alle quali è attribuibile il controllo attraverso i voti esercitabili in assemblea ordinaria, o l’influenza dominante in assemblea ordinaria o l’esistenza di vincoli contrattuali “ dominanti”. Il controllo «con altri mezzi», sulla base del tenore letterale della direttiva, si esercita attraverso strette relazioni familiari, o con legami storici o rapporti contrattuali; con l’utilizzo di beni di proprietà del cliente; con la responsabilità di decisioni strategiche sulle pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica. Il rischio più significativo è qualificare come controllo congiunto determinate situazioni di natura meramente oggettiva (p.es. legami familiari) cioè forme di responsabilità «da posizione».

Organi amministrativi e direttivi

La nuova versione dell’articolo 20 (così modificata dal dlgs 125/2019) è più puntuale, attribuendo specifico rilievo agli assetti organizzativi e statutari della singola società,considerarando chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolati per suo conto.

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