La moglie può subentrare nel bonus ristrutturazione se il marito è incapiente
Nell’ipotesi di lavori di durata pluriennale è possibile ripartire tra coniugi l’intestazione delle fatture emesse ogni anno mediante annotazione anche successiva a quella di emissione della fattura ma comunque prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui opera la prima delle 10 quote in cui è ripartito l’importo detraibile dalla singola fattura. Ciò sempre che i due coniugi siano conviventi. In pratica, nel caso di specie, la fattura emessa nel 2016 resta detraibile, sino a capienza, dal marito. Quella emessa nel 2017 può essere integrata con i dati della moglie capiente che risulta intestataria del conto corrente da cui è emesso il bonifico. In sostanza, basterà integrare la fattura del 2017 indicando che la moglie è intestataria al 100% della spesa (possibile in quanto ancora non ci si è detratti la prima rata che sarà indicata in dichiarazione dei redditi 2018, per l’anno 2017). Per il bonifico, se il conto è cointestato a entrambi la correzione della fattura è sufficiente. Viceversa, se il conto corrente da cui viene il bonifico è intestato solo al marito occorrerà annullare il bonifico e emetterne uno nuovo (circolare 11/E del 2014 e circolare 7/E del 2017, articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
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