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La nota di credito si registra solo dopo la chiusura del concordato

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di Giorgio Confente

La domanda

Una società di capitali in concordato preventivo (data di omologa 2014) riceve ad agosto 2016 da un suo fornitore una nota di variazione di sola Iva per «credito inesigibile per intervenuto concordato preventivo omologato», relativamente alla differenza tra il credito totale e la percentuale di rimborso prevista per i chirografari nel piano concordatario.
Alla luce delle varie modifiche normative intervenute cosa deve fare, ai fini Iva, la procedura della nota di variazione ricevuta?
M.F. – Padova

La società in concordato preventivo deve registrare “a debito” la nota di credito solo dopo aver effettuato il pagamento parziale al creditore nella percentuale stabilita dal piano concordatario.
Per l’emissione delle note di credito (e la registrazione) delle note di credito si deve attendere il momento in cui è definitivamente appurata l’infruttuosità della procedura, così come previsto dall’attuale formulazione dell’articolo 26 del Dpr 633/72. Infatti, la legge 232/2016 ha “abrogato” le modifiche introdotte con la legge 208/2015, prima che di fatto fossero operative, posto che la loro entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2017.

Ciò premesso, per le procedure concorsuali si deve fare riferimento al momento in cui è accertato definitivamente che la procedura esecutiva sia infruttuosa, coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 27136/2011) e dell’amministrazione finanziaria. In particolare, la circolare 77/E/2000, in relazione al concordato preventivo, ha chiarito che l’infruttuosità della procedura si verifica solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato. Per accertare l’infruttuosità, secondo l’interpretazione fornita con la citata circolare, occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. Sulla base di queste premesse, la nota di credito potrebbe essere accettata e registrata dalla società debitrice solo nel momento in cui si è provveduto al pagamento parziale nei confronti del creditore chirografario. Infine, è importante ricordare che permane a carico del debitore soggetto alla procedura concorsuale l’obbligo di registrare “a debito” la nota di credito ricevuta secondo le regole ordinarie, posto che la legge 232/2016 ha eliminato la previsione contenuta nel comma 5 dell’articolo 26 che esonerava le procedure dall’obbligo di registrazione della nota di credito come posta di debito nel registro Iva vendite.

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