La pergola orientata a nord-est fruisce della detrazione del 50%
L’esclusione dalla detrazione del 65% per la pergola antistante la finestra orientata a nord è stata esclusa dall’Enea in quanto è l’esposizione a ovest/sud quella che consente più facilmente il raggiungimento del risparmio energetico da schermatura solare. La detrazione del 65% sul risparmio energetico (articolo 1, comma 2 , lettera a n. 1 e n.3 della legge 11 dicembre 2016, n.232, di bilancio 2017, si veda anche la guida al 655 su www.agenziaentrate.it), si applica anche per il 2017 con riferimento all'acquisto e la posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311), tra i quali ci rientrano tutte le chiusure oscuranti e i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con specifici requisiti di trasmittanza termica. Anche per le schermature solari è necessaria l’asseverazione dell’intervento che, si ritiene, possa essere sostituita dalla certificazione dei produttori (come per gli infissi e le caldaie con potenza inferiore a 100kw). In merito non è nemmeno necessario l’attestato di certificazione energetica (come per i pannelli solari).
Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori sarà sufficiente inviare all’Enea la sola scheda informativa (modello F, Dm 11 marzo 2011). Evidentemente la pergola a nord non consente in genere il raggiungimento dei suddetti requisiti di trasmittanza termica. In tal caso, se si tratta di pergola inerente l’abitazione (non chiusa se no si realizza aumento di volumetria non agevolato), si rende applicabile, come intervento di manutenzione straordinaria, la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie ((articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
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