La presenza di perdite entra nella determinazione del valore della lite
Se il contribuente vuole affrancare la perdita, il valore della lite è dato dalle imposte accertate più l’imposta virtuale commisurata alle perdite in contestazione
La risposta è affermativa. Si premette che ove l’accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, determini una minor perdita oppure faccia emergere un utile dalla perdita dichiarata, la lite si ritiene definibile ai sensi dell’articolo 1, commi 186-205 della legge 197/2022. Come correttamente evidenziato nel quesito, in relazione alle precedenti definizioni l’agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 2019 (paragrafo 5.3), nonché con le circolari 22/E/ 2017 (paragrafo 4.2) e 48/E/ 2011 (paragrafo...