Imposte

La «promessa» concessione di aree comunali non fa scattare l’obbligo di versare l’Ici

immagine non disponibile

di Rosanna Acierno

Non è dovuta l’Ici per i terreni che, a seguito di una ridefinizione dell’assetto urbanistico, abbiano perso la capacità edificatoria, né tantomeno per quelli su cui il Comune abbia intenzione di concedere il diritto di edificabilità, almeno fino a quando la concessione non si sia perfezionata. Presupposto impositivo dell’Ici, infatti, è il possesso di fabbricati o di aree fabbricabili o comunque la avvenuta concessione di beni demaniali edificabili. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr del Lazio, sezione n. 6, con la sentenza n. 7594 depositata il 6 novembre 2018 (presidente Panzani, relatore Caputi).
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento Ici emesso dal Comune di Roma nei confronti di una società immobiliare, proprietaria di aree qualificate come edificabili ma che, per effetto di interventi nella definizione dell’assetto urbanistico, hanno perduto (proprio a decorrere dal 2009) il carattere di edificabilità in quanto inserite all’interno del Parco archeologico dell’Appia Antica. In particolare, avendo la società omesso il pagamento dell’Ici, il Comune riteneva invece dovuta comunque l’imposta, avendo avviato una procedura volta a consentire alla medesima società di esercitare il diritto di edificabilità su altre aree di proprietà demaniale e di terzi, ritenute compatibili con il nuovo assetto urbanistico adottato. La società proponeva così ricorso dinanzi alla Ctp di Roma che lo accoglieva e annullava l’accertamento. La sentenza di primo grado veniva, poi, tempestivamente impugnata dal Comune di Roma dinanzi alla Ctr del Lazio.
Nel confermare la sentenza di primo grado e respingere l’appello del Comune, i Giudici laziali hanno innanzitutto precisato che presupposto dell’imposizione Ici è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di fabbricati o aree fabbricabili. Inoltre, in deroga al predetto principio di carattere generale, è assoggettato ad Ici il concessionario di beni demaniali e il locatore nel caso di locazione finanziaria. Tuttavia, secondo la Ctr Lazio, queste ultime due fattispecie di assoggettabilità all’Ici rappresentano delle eccezioni da applicare in maniera rigorosa, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica, nel senso che al possesso deve corrispondere la titolarità di un diritto reale così come stabilito nell’articolo 3 comma 1, Dlgs 504 del 1992.
Pertanto, non rileva ai fini Ici l’eventuale disponibilità da parte della società di aree di proprietà del Comune su cui poter costruire.
Secondo i giudici laziali, infatti, ove si opinasse diversamente, come vorrebbe il Comune, non solo risulterebbero scalfiti i principi della certezza del diritto, della natura patrimoniale dell’imposta comunale sugli immobili e della tipicità dei diritti reali, ma si finirebbe con l’attribuire il medesimo significato ai termini “possesso” e “detenzione”, che viceversa sono dotati, anche ai fini dell’applicazione dell’Ici, di valenze profondamente diverse.
Nel caso di specie, invero, soltanto le aree originariamente dotate di capacità edificatoria poi perduta sono di proprietà della società e, pertanto, su di esse non può più essere esercitata alcuna potestà impositiva ai fini Ici.
Inoltre, non essendo nel caso di specie stata perfezionata la concessione delle aree comunali su cui si potrà esercitare il diritto edificatorio, non vi è alcuna area di cui la società possa vantare il possesso come sostitutiva o compensativa di quelle private della capacità edificatoria. Per questo è totalmente illegittima la pretesa impositiva ai fini ICI.

Ctr del Lazio, sezione n. 6, sentenza n. 7594 del 6 novembre 2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©