La riserva da conferimento non concorre al reddito del socio
In base all’articolo 47, comma 5, del Tuir (Dpr 917/1986) non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società (Ires) a titolo di ripartizione di riserve, o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Tuttavia, le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Nel caso del lettore, la riserva da conferimento che si genera dall’imputazione a riserva di parte del patrimonio netto della ditta individuale, che si è formato con utili già assoggettati a tassazione dall’impresa individuale, non concorre alla formazione del reddito del socio percipiente all’atto della successiva distribuzione.
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