La riserva di rivalutazione si affranca considerando il maggior valore al lordo dell’imposta sostitutiva
Rivalutazione di un bene strumentale
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/2017, ha ribadito il suo pensiero in merito all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. In particolare, l’Agenzia ritiene che il saldo attivo di rivalutazione è costituito, ai fini fiscali, dall’importo iscritto nel passivo del bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. Tale importo, così come stabilito dal comma 1 dell’articolo 4 del Dm 86/2002, deve essere assunto ai fini dell’affrancamento al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione, senza tener conto, pertanto, della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva (100mila nel caso del lettore).
Le Entrate ricordano, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 342 del 2000 e dell'articolo 9, comma 2, del D. M. 162 del 2001, in caso di distribuzione, “il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società”. Specularmente, deve ritenersi che anche in sede di affrancamento del saldo, vale a dire di assoggettamento dello stesso a tassazione sostitutiva, occorre aumentare il saldo attivo dell'importo dell'imposta sostitutiva (confronta circolari n. 13/E del 2014, n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006).
La maggior parte della dottrina è contraria a tale interpretazione e, da ultimo, la Sentenza della Cassazione, n. 19772/2020, ha ritenuto applicabile l'imposta per l'affrancamento del saldo attivo sull'importo al netto dell'imposta dovuta per la rivalutazione (97mila nel caso del lettore).
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