La sospensione legale della riscossione va chiesta entro 60 giorni dalla notifica
Quando il debito nei confronti dell’Agenzia può essere annullato
L’articolo 1, commi 537 – 543 della legge n. 228/2012 (cosiddetta Legge di Stabilità 2013) ha introdotto, a decorrere dal 2013, un’apposita procedura per chiedere la cosiddetta «sospensione legale della riscossione» che può condurre all’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei carichi affidati all'agente della Riscossione. La relativa dichiarazione può essere inoltrata non solo all’agenzia delle Entrate - Riscossione, ma a tutte le società incaricate della riscossione dei tributi, come, ad esempio, ai concessionari locali di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 446/1997 o agli enti che riscuotono in proprio le entrate.
L’avvio del procedimento si ha mediante la presentazione, ad opera del debitore, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva, del modello di dichiarazione scaricabile gratuitamente dal sito internet di agenzia delle Entrate - Riscossione.
La predetta dichiarazione può essere inoltrata tramite spedizione a mezzo posta, consegna diretta, fax o posta elettronica pure non certificata, agli indirizzi ivi indicati, o con i servizi telematici di agenzia delle Entrate-Riscossione.
Gli agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva (pignoramento) e cautelare (fermi, ipoteche) sulla sola base della dichiarazione presentata dal debitore ove viene dimostrato mediante apposita documentazione che il credito è stato interessato da:
● prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo (si tratta, ad esempio, del mancato rispetto dei termini di accertamento, non della cartella di pagamento);
● provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
● sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
● sospensione giudiziale;
● sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l'agente della Riscossione non ha preso parte;
● pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo.
Le cause di cui sopra devono essere antecedenti al ruolo, oppure riguardare la cartella o l’avviso per cui si procede.
Il contribuente deve allegare alla dichiarazione la prova di ciò che sostiene, quindi, ad esempio, copia della quietanza per certificare l'avvenuto pagamento.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione:
● entro il termine di dieci giorni, l’agente della Riscossione la trasmette all'ente creditore unitamente alla documentazione allegata;
● l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere all'agente della Riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio, o ad avvertire il debitore dell'inidoneità della documentazione per l'annullamento della pretesa, dandone immediata notizia all'agente della Riscossione;
● se la comunicazione di cui al punto precedente non viene inviata entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ad opera del contribuente, il credito è annullato di diritto.
Tale annullamento, comunque, non opera in presenza di motivi diversi da quelli innanzi indicati, e, ovviamente, nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
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