La Srl dura molto? Recesso libero
Il socio di
È quanto deciso dal Tribunale di Torino, con la sentenza 5 maggio 2017, n. 2363/2017.
Il fatto
Un socio di società a responsabilità limitata aveva inviato all’amministratore unico una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale aveva dichiarato di voler esercitare il diritto di recesso dalla società, in via principale, per giusta causa, e in via subordinata, ai sensi dell’articolo 2473, comma secondo, del Codice civile, in ragione della durata della società fissata «sino al 31 dicembre 2100», dichiarando altresì di non voler avanzare alcuna richiesta economica per la liquidazione della propria partecipazione sociale.
La comunicazione di recesso, tuttavia, non era stata recapitata al destinatario, bensì era stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Dal momento che l’amministratore unico della società non aveva iscritto la formalità presso il competente Registro delle Imprese, il socio recedente si era rivolto all’autorità giudiziaria per «ottenere la dichiarazione giudiziale del proprio avvenuto recesso», necessaria per procedere all’iscrizione.
La decisione
Accogliendo il ricorso, il Tribunale di Torino ha ritenuto che il recesso del socio fosse stato correttamente esercitato in quanto, trattandosi di un «atto unilaterale recettizio», la comunicazione doveva intendersi ricevuta, ai sensi dell’articolo 1335 del Codice civile, «il giorno in cui» era «stato rilasciato all’indirizzo del destinatario l’avviso di giacenza del plico» (Cassazione, sentenza n. 3707/1999).
Quanto alle motivazioni, secondo il Tribunale torinese, nel caso di specie mancavano prove idonee a giustificare la ricorrenza di una giusta causa di recesso, tuttavia, il diritto di exit era stato correttamente esercitato dal momento che il termine di durata della società, al momento della costituzione, avvenuta nell’anno 1998, era stato fissato al 31 dicembre 2100. Quindi, per una durata complessiva di 102 anni.
Una simile durata è senz’altro superiore alla normale vita umana e, come prima chiarito da una parte della giurisprudenza di merito (Corte d’appello di Bologna, sentenza 5 aprile 1997), va assimilata al caso in cui la società sia stata costituita a tempo indeterminato, la quale rappresenta una causa di recesso riconosciuta espressamente dal legislatore (articolo 2473, comma secondo, del Codice civile).
Il diritto di recesso era stato quindi esercitato correttamente e, essendo assente una diversa previsione nello statuto della società, aveva prodotto i suoi effetti dopo centoottanta giorni da quello nel quale era stato rilasciato l’avviso di giacenza della raccomandata.
Tribunale di Torino, sentenza 5 maggio 2017, n. 2363