La start-up innovativa che perde i requisiti a dicembre 2016 fa il test di operatività nel 2017
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, ha chiarito che «nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa, la società è, invece, tenuta alla effettuazione del test di operatività di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e, come chiarito con la circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi occorre considerare i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina. Ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, si precisa che il cosiddetto “triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa».
Pertanto, applicando le stesse conclusioni al caso del lettore si può affermare che il test di operatività deve essere applicato dal periodo di imposta successivo a quello in cui ha perso i requisiti di start up innovativa ovvero dal 2017.
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