La trasformazione da Sas a ditta individuale non fa venir meno il fondo perduto
La risposta a interpello 320: sì al calcolo confrontando i fatturati dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, nonostante il soggetto si fosse già trasformato in ditta individuale
La trasformazione involutiva, da società in accomandita semplice a impresa individuale avvenuta a marzo 2020 , con il soggetto superstite che prosegue l’attività, nonostante vi sia il cambio di partita Iva e avvenga una nuova iscrizione nel Registro delle imprese, non fa perdere la legittimità della richiesta di contributo a fondo perduto prevista dal decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020), confrontando i fatturati dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. È il chiarimento fornito dalla risposta a interpello 320/2020 diffusa l’8 settembre dalle Entrate.
Il caso
La risposta dei tecnici delle Entrate è relativa a una istanza di interpello presentata da un socio superstite, titolare di una impresa individuale che, a seguito del recesso dell’altro socio di una Sas avvenuta nel 2019, a febbraio del 2020 (trascorsi i sei mesi in base all’articolo 2323 del Codice civile), non essendosi ricostituita la pluralità dei soci, ha deciso di proseguire l’attività dando luogo a una «trasformazione involutiva o regressiva» e assumendosi tutte le attività e passività della estinta società, assicurando così la continuità aziendale tra l’ente collettivo e quello individuale.
La problematica esposta nel quesito è relativa al contenuto dell’articolo 25 del Dl 34/2020 che prevede un contributo a fondo perduto alle imprese, lavoratori autonomi e titolari di redditi agrario, che non abbiano cessato la propria attività alla data di presentazione dell’istanza e, più in particolare, alle modalità di calcolo del contributo in capo alla società ; il soggetto istante è del parere che il contributo a fondo perduto, debba essere calcolato in base alle modalità di cui all’articolo 25, comma 4, del decreto Rilancio, ossia confrontando i fatturati dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, nonostante in tale ultimo mese, il soggetto si fosse già trasformato in ditta individuale.
La risposta delle Entrate
I tecnici delle Entrate dopo l’analisi della normativa di riferimento contenuta nell’articolo 25 del decreto Rilancio, richiamano alcune precedenti circolari. In particolare con la circolare 22/E del 2020, al punto 5.1, riguardante le operazioni di riorganizzazione, è stato affermato che «in relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che nelle ipotesi in cui (….) l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita».
Alla luce di tale orientamento, concludono i tecnici delle Entrate, l’impresa individuale può pertanto beneficiare del contributo in questione con il raffronto dei due fatturati.