L'esperto rispondeAdempimenti

Lavori condominiali, comunicazione alle Entrate anche da parte di un soggetto incaricato

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di Marco Zandonà

La domanda

Un piccolo condominio (8 unità) dispone di un conto corrente e di codice fiscale. È stato stipulato un contratto di appalto per il rifacimento del tetto con detrazione fiscale del 50%. I bonifici “parlanti” verranno addebitati sul c/c condominiale. Dal 2017 gli amministratori di condominio inoltrano all’agenzia delle Entrate specifica comunicazione telematica, indicando spese e quote millesimali ai fini della detrazione. Nel nostro caso non c’è amministratore, dovrei rivolgermi ad un centro di assistenza fiscale (Caf), oppure ad un ufficio di amministrazioni condominiali. Chiedo se l’utilizzo della citata procedura informatica sia obbligatoria nel caso esaminato. Se non lo fosse, non troverò l’importo della detrazione in automatico nel modello 730, ma ovvierei modificando il precompilato e conserverei copie fatture e contratto di appalto. Posso procedere così? Infine: il condominio è tenuto al versamento di ritenute, oppure il bonifico parlante assolve tale obbligo?

Nel caso di specie, se in un condominio fino a otto condomini, è presente un amministratore (a norma dell’articolo 1129 del codice civile, la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo dovrà effettuare la comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione che fruiscono della detrazione del 50% effettuati sulle parti comuni condominiali (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). La comunicazione va inviata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, tramite Entratel/Fisconline dal soggetto obbligato (amministratore) ovvero da un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, Caf, eccetera). Per contro, se non è stato nominato l’amministratore, i condomini non sono tenuti alla trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In tal caso, il condomino che funge da amministratore o, comunque, un condomino incaricato, dovrà comunicare all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando la parte della comunicazione relativa al credito ceduto. In assenza di comunicazione, il contribuente non troverà l’importo della detrazione in automatico nel modello 730, ma potrà modificare il precompilato. Le ritenute dell’8% sui bonifici bancari sono versate direttamente dalle banche che le effettuano all’atto dell’accredito degli importi nei conti correnti dei fornitori (articolo 25 del decreto - legge 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010; circolare 7/E del 2019). Per effettuare la comunicazione delle spese, bisognerà preparare un file telematico nel quale si indicheranno i dati delle spese sostenute al 31 dicembre, prendendo come riferimento le fatture emesse dalla ditta che ha effettuato i lavori di ristrutturazione e i documenti che attestano il sostenimento della spesa. Relativamente alla compilazione della comunicazione, l’Amministratore o il soggetto che funge da amministratore, dovrà indicare l’importo della spesa attribuita al condomino in base al piano di riparto, e non la spesa effettivamente sostenuta.

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