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Le migliorie su beni di terzi si ammortizzano o in base all’utilità o per la durata del contratto

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di Gianluca Dan

La domanda

In sede di ammortamento migliorie beni di terzi eseguite da un panificio al proprio laboratorio titolare di un contratto di comodato possono essere ammortizzate al 20% oppure seguono la durata del contratto? Cosa accade se il contratto ha durata indeterminata oppure è scaduto?
M.L. – Avellino

Come indicato dal Principio contabile Oic 24 le migliorie su beni di terzi si ammortizzano nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.
Qualora le migliorie siano separabili dai beni stessi (ossia abbiano una loro autonoma funzionalità) sono classificabili tra le «Immobilizzazioni materiali» e vengono ammortizzate applicando il relativo coefficiente di ammortamento.
Mutuando questi concetti, le migliorie su un bene di terzi detenuto in forza di un contratto di comodato sono deducibili nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo del contratto di comodato. Qualora le migliorie consistano in un bene materiale dovrà essere ammortizzato indipendentemente dalla durata del comodato.
Infine, se il contratto ha durata indeterminata oppure è scaduto ma il conduttore continua a detenerlo prevarrà il periodo di utilità futura.

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