Imposte

Esteso il paniere dei prodotti, dai tablet ai vestiti

Il donatore deve decidere a monte il regime più adatto

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di Gabriele Sepio

La “legge antisprechi” (166/16) prevede specifiche agevolazioni per le cessioni gratuite di beni per fini di solidarietà sociale. La disposizione costituisce il primo intervento legislativo strutturato per promuovere l’economia circolare e la redistribuzione di eccedenze e beni inutilizzati per fini di solidarietà sociale. Come precisato nella relazione illustrativa al Dm 28 novembre 2019, tali misure non sono cumulabili con quelle previste dal Cts, per cui il donatore dovrà scegliere a monte il regime più adatto.

Rispetto al Dlgs 117/17, beneficiari delle erogazioni possono essere sia enti pubblici che non profit inclusi gli enti del Terzo settore, nonché le imprese sociali a prescindere dalla veste giuridica in cui sono costituite (diversamente da quanto visto per l’articolo 83 del Cts). Le agevolazioni spettano solo alle imprese donanti (e non alla generalità dei contribuenti, come previsto dal Cts) e si applicano solo alle donazioni di beni individuati. Si tratta di generi alimentari e altri beni come medicinali, prodotti per la cura/igiene della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria/cancelleria, libri. Il paniere è aumentato da ultimo con il decreto legge del 28 febbraio scorso, contenente misure di sostegno a fronte dell’emergenza Coronavirus, grazie all’inserimento di prodotti tessili, abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, e elettrodomestici a uso civile e industriale. Cui si aggiungono personal computer, televisori, tablet, e-reader e altri dispositivi elettronici.

Sul fronte alimentare, le donazioni potranno avere a oggetto beni invenduti, ritirati dalla vendita per decisione aziendale, rimanenze di attività promozionali o beni integri ma alterati nell’imballaggio esterno, nonché alimenti prossimi alla scadenza (per esempio latte fresco e derivati) o che hanno superato il termine minimo di conservazione (per esempio pasta e biscotti). Negli altri casi, le imprese potranno decidere se erogare beni non idonei alla commercializzazione (per esempio per imperfezioni o alterazioni che non ne modifichino l’idoneità all’uso) o beni che per svariate ragioni si sceglie di non immettere sul mercato (salvo specifici limiti per farmaci e medicinali dati dalla particolare natura del bene). Dal punto di vista degli adempimenti, il donante dovrà emettere un documento di trasporto o atto equipollente e, per le sole cessioni che non riguardano eccedenze alimentari deperibili e che, singolarmente considerate, superino 15mila euro, trasmettere telematicamente un riepilogo mensile al fisco (manca tuttavia per quest’ultimo adempimento il provvedimento attuativo). Il donatario sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione trimestrale con l’indicazione analitica dei beni ricevuti e l’attestazione dell’impegno ad utilizzarli per scopi di solidarietà sociale.

Sotto il profilo fiscale le agevolazioni riguardano le imposte dirette e l’Iva. Con riguardo alle prime, le cessioni gratuite dei beni individuati all’articolo 16 della legge 166/16 non generano un ricavo imponibile (con esclusione dell’applicazione dell’articolo 85, comma 2 del Tuir), ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti dall’impresa cedente.

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