Le provvigioni per le vendite a domicilio sono soggette a ritenuta alla fonte
I redditi (provvigioni) conseguiti dagli incaricati alle vendite a domicilio (cosiddetti venditori porta a porta) sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (cioè a titolo definitivo) con aliquota del 23% su un imponibile ridotto del 22% (articolo 25-bis Dpr 600/73).Come ricordato dalla risoluzione ministeriale 180 del 12 luglio 1995, il contribuente, titolare soltanto di questi corrispettivi, è esonerato anche dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per quanto precede, quest’ultimo (nel caso specifico, il figlio) potrà qualificarsi come familiare a carico (dei genitori), in base all’articolo 12 del Tuir, a prescindere dall’entità degli importi percepiti.
Si evidenzia, comunque, che il reddito complessivo per potere essere considerato familiare fiscalmente a carico è stato elevato a 4mila euro (rispetto quello di 2.840,51 euro vigente fino al 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2019 e limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni (legge 205/2017).
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