Imposte

Le risposte delle Entrate a Speciale Telefisco 2023

Le indicazioni fornite dai funzionari dell’Agenzia in occasione del convegno del Sole 24 Ore

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Pubblichiamo qui di seguito le prime risposte fornite dall’agenzia delle Entrate in occasione di Speciale Telefisco del 20 settembre 2023.

Definizioni e contenzioso

Definizione liti: errore incolpevole

Domanda. Diversamente da quanto è accaduto per la rottamazione quater, per la quale il sito dell'Ader forniva tutti i dettagli per l'adesione alla speciale procedura, per la definizione delle controversie tributarie (art. 1, co. da 186 e ss L. 197/2022), non era possibile reperire alcun dato ufficiale in relazione ai pagamenti eseguiti nelle more del giudizio. Nella maggior parte dei casi, si tratta di somme affidate alla riscossione e pertanto di difficile imputazione rispetto ai diversi codici tributo dovendosi scomputare da quanto versato gli oneri della riscossione. Nell'ipotesi in cui nella ripartizione delle somme versate il contribuente avesse erroneamente determinato il saldo dovuto, quali conseguenze rischia rispetto alla definizione? L’Agenzia prima di negare il perfezionamento, inviterà l'interessato a versare eventuali differenze?

Risposta. Al riguardo, stante il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, contenuto nel comma 194, si ritiene che trovi applicazione la normativa sul c.d. «lieve inadempimento», contenuta nei commi 3 e 4 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cui rinvia il comma 4 del citato articolo 8, come già affermato dalla circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, pag. 28.
La disciplina del lieve inadempimento si applica, quindi, in relazione al versamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata in esame.
In particolare, si può ritenere che il versamento tardivo o carente dell'importo complessivo delle somme dovute per la definizione della lite o della prima rata nei limiti fissati dal comma 3 del citato articolo 15-ter, non compromette il perfezionamento della definizione agevolata della lite.
Inoltre, in caso di versamento rateale, sono applicabili il comma 2 dell'articolo 15-ter, secondo cui il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e il successivo comma 3, che esclude la decadenza dalla rateazione in presenza di lieve inadempimento.
Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 15-ter, in tutti i casi in cui si configura il lieve inadempimento, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo «dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi».
A norma del successivo comma 6 dell'articolo 15-ter, tale iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento.
Al riguardo si evidenzia inoltre che, considerate le specifiche finalità deflattive del contenzioso, proprie della definizione agevolata in esame, si ritiene opportuno che gli Uffici, in un'ottica di collaborazione con il contribuente e di non aggravamento del procedimento amministrativo, in presenza di errori incolpevoli dovuti, ad esempio, alla complessità del calcolo delle somme da versare che, pur eccedendo i limiti del lieve inadempimento, non siano incompatibili con l'evidente volontà di definizione della lite tempestivamente espressa, prima della emissione del provvedimento di diniego, invitino il contribuente a regolarizzare le carenze riscontrate.
In caso di errore incolpevole, si ritiene, quindi, applicabile la disciplina del lieve inadempimento, ma l'Ufficio, attraverso la valutazione del singolo caso specifico, può, in ogni caso, invitare il contribuente alla regolarizzazione, in caso di complessità di calcolo delle somme dovute.


Definizione liti: interessi da rateazione

Domanda. È molto frequente che per le somme dovute da un contribuente in pendenza di giudizio sia richiesta la rateazione all'Agente della riscossione. In queste ipotesi, gli interessi da rateazione pagati, come devono essere considerati ai fini delle somme già versate in pendenza di giudizio per la determinazione del dovuto? In particolare, occorre comprendere se tali interessi siano da considerare in favore dell'Ader e quindi non scomputabili dal totale dovuto per la definizione ovvero in favore dell'Agenzia e, quindi, scomputabili.

Risposta. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il contribuente che dichiara di versare in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può chiedere all'agente della riscossione la rateizzazione relativa al pagamento delle somme iscritte a ruolo. Inoltre, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato ai sensi della disposizione anzidetta, si applicano gli interessi di cui all'articolo 21 del medesimo D.P.R., i quali, in base al successivo articolo 22, spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Tanto premesso, se versati in pendenza di giudizio, tali interessi saranno scomputabili dal totale dovuto per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'articolo 1, comma 196, legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023).
Le suddette conclusioni risultano confermate dalla circolare 1° aprile 2019, n. 6/E (cfr. il paragrafo 5.2), che, nel commentare il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, sostanzialmente analogo al richiamato comma 196 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 (in base al quale: «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio»), ha chiarito che:
«Più specificamente, l'importo da versare per la definizione, cosiddetto “importo netto dovuto”, si calcola al netto di:
a) somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero in pendenza del giudizio. Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio, per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire. Si ritiene che tra le somme scomputabili rientrino altresì gli interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate. In sintesi, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione di spettanza dell'Agenzia delle entrate, già pagati in esecuzione dell'atto impugnato. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc. (…)».

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