Leasing, il prezzo del riscatto non rileva per il credito d’imposta «Industria 4.0»
Una diversa interpretazione condurrebbe a un bonus maggiore ai soggetti che effettuano acquisti di beni in leasing rispetto a chi effettua l’investimento agevolato mediante atto di compravendita
La risposta è negativa. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corpo della circolare 9/E/2021 (paragrafo 4.4), nella quale è stato precisato che, con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) stabilisce che per la determinazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali «si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni». Secondo l’Agenzia, ciò comporta che il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal «costo per l’acquisto del bene» sostenuto dal locatore. Il riferimento al «costo per l’acquisto del bene», anche nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, rende omogeneo il criterio di determinazione del credito d’imposta spettante sia che si proceda con l’acquisto in proprietà che con l’acquisizione del bene in leasing. Da tutto quanto precede, ne consegue che, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione. Una diversa interpretazione condurrebbe a un maggior credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano acquisti di beni in leasing rispetto a chi effettua l’investimento agevolato mediante atto di compravendita. Pertanto, il prezzo di riscatto non rileva ai fini del credito di imposta.
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5