Imposte

MANOVRA/3 - Ammortamenti e marchi, il rinvio delle deduzioni si spinge fino al 2029

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di Luca Gaiani

Doccia fredda per le imprese sull’auspicata modifica del rinvio della deduzione delle quote extracontabili di ammortamento di marchi e avviamento disposto dal comma 1079 della legge 145/2018. Il Ddl di Bilancio 2020, nel testo disponibile, anziché correggere il tiro, chiarendo e limitando la portata della contestatissima disposizione, ne amplifica l’operatività, facendo ulteriormente slittare in avanti le quote deducibili per l’esercizio 2019. Rinvio della deduzione in arrivo anche per la quota 2019 delle svalutazioni dei crediti delle banche previste dal Dl 83/2015.

Il comma 1079 della legge di Bilancio 2019 ha previsto il differimento temporale (su un arco di 11 anni) della deduzione delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo alla iscrizione di imposte anticipate (Dta) cui si applicano le regole sulla conversione in crediti di imposta contenute nell’articolo 2, commi 55 e seguenti, del Dl 225/2010 e che non sono ancora state dedotte fino al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2017. La norma azzera la deduzione delle quote 2018 (modello Redditi 2019 in scadenza a fine novembre), e rinvia sine die quelle degli anni successivi, spiazzando moltissime imprese che, facendo affidamento sul recupero fiscale, hanno assoggettato il valore dei beni immateriali emersi in operazioni straordinarie alle imposte sostitutive previste dall’articolo 176 del Tuir o dal Dl 185/2008.

Le criticità interpretative sono legate al richiamo, per qualificare le attività immateriali i cui ammortamenti fiscali sono temporalmente rinviati, al regime della conversione in crediti di imposta delle Dta. Non è infatti chiaro quali siano i soggetti a cui si applica la norma (tutte le imprese che hanno iscritto le Dta a fronte delle variazioni fiscali temporanee su avviamenti e marchi o solo quelle che avevano realizzato le ulteriori condizioni per convertirle in crediti?) e neppure quale sia l’ammontare oggetto di congelamento laddove le Dta siano iscritte per importi inferiori a quelli teorici. Con l’articolo 85 del Ddl di bilancio 2020 il governo ripropone la penalizzazione, amplificandone addirittura gli effetti, spostando a carico di successivi esercizi (fino al 2029) il minor gettito derivante dalle deduzioni differite.

Dopo l’azzeramento della quota 2018, si stabilisce l’eliminazione della già ridottissima deduzione prevista per il 2019 dal comma 1079 (5% del residuo esistente al 1° gennaio 2018), la quale andrà spalmata in quote dell’1% dal 2025 al 2029. Si introduce inoltre l’azzeramento della deduzione della quota 2019, pari al 12%, riguardante le svalutazioni dei crediti delle banche (articolo 16 del Dl 83/2015) che viene rinviata al periodo 2022-2025. Le novità non toccano il calcolo degli acconti previsionali 2019.

Questo rinvio, sostanzialmente retroattivo, delle deduzioni già maturate in capo alle imprese che hanno iscritto attività immateriali fiscalmente rilevanti, pare violare i principi di legittimo affidamento, generando carichi fiscali anche ingenti limitatamente peraltro alle imprese che hanno iscritto imposte anticipate nel bilancio del 2017. È auspicabile che nel corso dell’esame parlamentare la disposizione venga profondamente rivista.

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