Mini-Ires con impatto limitato sulla fiscalità differita
Mini Ires con impatti limitati sulla fiscalità anticipata e differita. Diversi operatori stanno valutando i possibili effetti derivanti dall’applicazione dell’aliquota Ires ridotta dal 24% al 22,5% per il periodo di imposta 2019 (al 21,5% nel 2020, al 21% nel 2021 e al 20,5% dal 2022) sulla corretta determinazione del fondo per imposte differite e dei crediti per imposte anticipate.
Sul punto, infatti, si segnala come il principio contabile Oic 25 prescriva come il calcolo della fiscalità differita sia effettuato applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.
Parallelamente, il principio internazionale Ias 12 prevede che le attività e le passività fiscali correnti e differite sono solitamente calcolate utilizzando le aliquote fiscali (e le normative fiscali) che sono state emanate.
Quando le aliquote fiscali variano in base al livello del reddito imponibile, il valore delle attività e delle passività fiscali differite si calcola utilizzando le aliquote medie che si prevede saranno applicabili sul reddito imponibile (perdita fiscale) degli esercizi nei quali si prevede che le differenze temporanee si annulleranno.
In base a quanto contenuto nei principi contabili indicati, è necessario chiedersi se le società che potranno usufruire dell’agevolazione dovranno contestualmente apportare rettifiche alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite stanziate in bilancio, per tener conto della minore aliquota potenzialmente applicabile negli esercizi in cui le differenze si riverseranno.
A differenza di quanto accaduto in passato con la riduzione dell’aliquota fiscale Ires dal 27,5% al 24%, la nuova disposizione prevede diverse condizioni necessarie al fine di poter usufruire dell’aliquota fiscale ridotta:
1) il conseguimento di un utile d’esercizio nel periodo d’imposta precedente;
2) la destinazione dell’utile dell’esercizio precedente a riserva disponibile;
3) il limite massimo dato dall’incremento di patrimonio netto.
Considerate le complesse regole di applicazione dell’agevolazione di cui sopra, è quindi necessario valutare attentamente «se» e «in che modo» sia necessario provvedere all’adeguamento della fiscalità differita.
A tal fine va considerato che non è sufficiente aver accantonato l’utile dell’esercizio a riserva disponibile per consolidare il beneficio; per esempio anche nel caso in cui si decida di accantonare l’intero utile del periodo d’imposta 2019 a riserva disponibile, qualora, poi, nel corso dell’esercizio si provveda a una distribuzione di utili, verrebbe a vanificarsi l’effetto dell’accantonamento ai fini della fruizione della mini-Ires: in tal caso l’adeguamento della fiscalità differita nel bilancio 2019 perderebbe significato.
Considerata la complessità del meccanismo applicativo della nuova mini-Ires e le variabili che possono impattare sul mantenimento del bonus a medio termine, l’adeguamento della fiscalità differita nella generalità dei casi risulterebbe difficilmente supportabile ai fini di una rappresentazione corretta del bilancio.