Adempimenti

Modelli 770: ai datori 40 giorni in più per gli ultimi controlli prima dell’invio

L’articolo 10 del Dl 137/2020 ha prorogato il termine di presentazione del prospetto al 10 dicembre

di Ornella Lacqua

Più tempo ai sostituti per preparare l’invio del modello 770/2020. L’articolo 10 del Dl 137/2020 (il decreto «Ristori») ha prorogato il termine di presentazione del prospetto al 10 dicembre, rispetto alla scadenza originaria, fissata al 31 ottobre 2020 (che sarebbe slittata a oggi, 2 novembre). Vale quindi la pena fare il punto sulle principali novità dell’adempimento, rispetto all’anno scorso, e sui punti da ricontrollare prima dell’invio all’agenzia delle Entrate.

Quanto ai soggetti obbligati a presentare la dichiarazione, le istruzioni ministeriali hanno aggiunto all’elenco le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte previste dagli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973 e aderiscono al regime forfettario della legge 190/2014, così come modificata dalla legge di Bilancio 2019.

Sulla documentazione che deve essere rilasciata dal dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione, quest’anno è stato precisato che se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante - anche se non richiesto - l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, se sono qui indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa del contribuente.

Il quadro sulle ritenute

Il quadro ST, che contiene le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive, ha subito qualche modifica: per quanto riguarda i codici da utilizzare nel punto 10 delle sezioni prima, seconda e terza, è stata introdotta la nuova lettera «F», che ha il significato di versamento e si riferisce a ritenute versate in seguito alla ripresa della riscossione relative agli importi sospesi per gli eventi sismici del centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11, dall’articolo 48, del Dl 189/2016.

È stata invece eliminata la lettera «I» che si riferiva a ritenute versate entro il 20 dicembre 2018, in seguito alla ripresa della riscossione in base al Dm 6 settembre 2018 (articolo 1, comma 3). Inoltre, è stata aggiunta la lettera «M» che deve essere inserita nel modello se il versamento si riferisce alle ritenute su redditi di pensione non superiori a 18mila euro. Nella terza sezione (dedicata alle ritenute sui redditi di capitale) è stato inserito il rigo ST26 che si riferisce all’intermediario non residente e nel quale vanno indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia per l’applicazione dell’articolo 6 del Dlgs 461/1997. Bisogna considerare che, per ciascun intermediario non residente, devono essere compilate sezioni distinte dei versamenti, riferite ai singoli intermediari.

Crediti e compensazioni

Nel quadro SX, che riepiloga i crediti e le compensazioni, è stato aggiunto il rigo SX48 contenente alcune informazioni sugli aiuti di Stato: deve essere redatto dai soggetti che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 3, il credito d’imposta istituito dall’articolo 4 del Dl 457/1997. Per compilare i punti da 1 a 6 si deve fare riferimento alle istruzioni per le colonne con la stessa denominazione dei modelli Redditi 2020. Compilare il rigo sopra citato è indispensabile per la fruizione del credito d’imposta.

Pignoramenti e altre ritenute

Nel quadro SY - riferito a somme liquidate in seguito a procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate in base al Dl 78/2010 o somme corrisposte a percipienti esteri senza codice fiscale - nella sezione I, riservata al debitore principale, è stato aggiunto per la compilazione dei punti 3-5-7-9-11 in riferimento alla tipologia delle somme liquidate, il codice 13, con il significato di somme non soggette a tassazione.

Operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie, se l’attività è proseguita da un altro soggetto, chi succede nei precedenti rapporti deve presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta, comprensiva dei dati relativi al periodo dell’anno nel quale ha operato il soggetto estinto.

Nel caso di operazioni che non hanno comportato l’estinzione di società, come le trasformazioni, il modello 770 va compilato secondo le regole generali, poiché queste operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, non incidono sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.

LE VERIFICHE

Il riquadro Redazione della dichiarazione
Nella sezione «Quadri compilati e ritenute operate», campo «tipologia invio», va indicata la trasmissione prescelta dei dati:in un unico flusso o separatamente in più flussi. Si indica «1» se il sostituto trasmette un unico flusso con i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2020 (lavoro dipendente, lavoro autonomo, di capitale, di locazione breve e redditi diversi), «2», invece, se invia separatamente i dati sui diversi redditi gestiti.

La firma della dichiarazione
Oltre che dal dichiarante, il 770 deve essere sottoscritto da chi firma la relazione di revisione. Vanno riportati: il codice fiscale del revisore contabile (casella «soggetto», codice 1); il codice fiscale del responsabile della revisione, se si tratta di società di revisione (casella «soggetto», codice 2) e in questa ipotesi va compilato un campo distinto con il codice fiscale della società di revisione (casella «soggetto», codice 3); il collegio sindacale (casella «soggetto», codice 4), per ciascun membro e il relativo codice fiscale.

Il quadro st
L’esposizione dei dati di versamento nella prima e nella seconda sezione va fatta in forma aggregata. Vanno indicati, solo in queste sezioni e in maniera unitaria, i versamenti che presentano informazioni identiche su data di versamento, codice tributo e periodo di riferimento, e, per la sezione II, sul codice regione.

Il quadro sx
Deve riportare il credito 2018 derivante dal 770/2019 e il suo uso in compensazione esterna, tramite F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione, e i crediti sorti nel periodo d’imposta 2019 e il loro uso in compensazione esterna tramite F24.

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