Imposte

Imbarcazioni da diporto, canoni di leasing imponibili nelle acque Ue

Con la risposta a interpello 394 pubblicata il 29 luglio, e anticipata sul Sole 24 Ore del 12 luglio, l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del regime di imponibilità Iva dei canoni di leasing nautico quando oggetto del contratto di locazione finanziaria è un’imbarcazione o una nave da diporto la cui costruzione abbia durata pluriennale.

ADOBESTOCK

di Roberto Neglia *, Ezio Vannucci **

Con la risposta del 20 giugno 2022, pubblicata il 29 luglio (interpello 394/2022) l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti rispetto all’applicazione del regime di imponibilità Iva dei canoni di leasing nautico nella fattispecie, non infrequente, in cui oggetto del contratto di locazione finanziaria sia un’imbarcazione o una nave da diporto la cui costruzione abbia durata pluriennale.

Il caso portato all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguardava un contratto di leasing per l’acquisto di una nave da diporto destinata ad essere utilizzata in parte nelle acque della Ue e in parte al di fuori. In tali circostanze, infatti, risulta imponibile ai fini Iva solo la parte dei canoni afferenti all’impiego entro le acque territoriali dell’Unione, mentre la parte dei canoni pagati per l’impiego dell’unità al di fuori della Ue risulta non imponibile perché carente del requisito di territorialità.

I canoni di locazione finanziaria, compreso il maxicanone iniziale che viene pagato alla sottoscrizione del contratto di leasing, sono assoggettati alla disciplina prevista dall’articolo 7-sexies, comma 1 lettera e-bis) del Dpr 633/1972 nel caso in cui si tratti di rapporti qualificabili come B2C (business to consumer).

Al fine di provare l’effettivo utilizzo e l’effettiva fruizione fuori dal territorio dell’Unione Europea delle prestazioni di locazione, anche finanziaria, non a breve termine delle imbarcazioni da diporto, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2020, n. 341339, ha previsto la possibilità per l’utilizzatore dell’unità di presentare una dichiarazione in cui comunica alla società di leasing la misura in cui la navigazione è avvenuta in acque al di fuori dell’Unione europea.

Il provvedimento citato consente inoltre al contribuente di presentare un’analoga dichiarazione in via preventiva, per determinare sulla base dell’uso previsto dell’unità, la percentuale di navigazione al di fuori delle acque della Ue entro il primo mese dell’anno successivo la dichiarazione preventiva. In tal caso, il contribuente dovrà verificare a consuntivo l’eventuale differenza.

Il dubbio interpretativo sciolto dall’amministrazione finanziaria con la risposta in commento riguarda l’ipotesi in cui il contratto di leasing nautico sia funzionale all’acquisto di una nave ancora in costruzione e la cui ultimazione e consegna sia prevista per una data successiva all’anno solare in corso al momento della sottoscrizione del contratto.

Per tale ragione il contribuente aveva prospettato all’Amministrazione di voler presentare una dichiarazione “preventiva” nell’anno di sottoscrizione del contratto di leasing da reiterare nelle stesse forme sino a quando la nave non fosse stata varata.

L’agenzia delle Entrate, sposando la tesi proposta, ha chiarito che in un caso simile, la dichiarazione “a consuntivo” potrà essere presentata entro il mese di gennaio dell’anno successivo al varo.

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