Nell’attività di affittacamere devono confluire tutti i proventi
L’attività di affittacamere, sebbene esercitata professionalmente in forma di impresa individuale, rende opportuno, quantomeno per un’esigenza cautelativa , che in essa si facciano confluire tutti i proventi originati dallo sfruttamento da parte dell’imprenditore di beni fra loro omogenei sotto il profilo della loro natura funzionale (immobili abitativi), a prescindere dal titolo giuridico (proprietà/sublocazione) con il quale egli ne esercita l’utilizzo. Si ritiene che neppure la struttura organizzativa presupposta per le locazioni brevi, probabilmente meno impegnativa e articolata rispetto a quella di affittacamere, possa costituire un elemento di discrimine fiscale fra le due tipologie economiche.
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