La domanda
Nell’esercizio 2023 i soci di una società immobiliare srl hanno deliberato di usufruire della possibilità offerta dalla legge 197/2022, in particolare l’articolo 1, coma 100-105, ed hanno proceduto all’estromissione degli immobili patrimonio a favore di se stessi quali soci. Leggendo alcuni pareri del consiglio nazionale del notariato, hanno calcolato il costo storico degli immobili ceduti o assegnati senza tener conto della rivalutazione, riservandosi di procedere alla rinunzia alla rivalutazione con richiesta di rimborso della relativa imposta (codice tributo 1858) inserendo l’importo nel quadro S della dichiarazione della società ai righi RS 460 e RS 462. Tenuto conto che non vi è una posizione ufficiale dell’agenzia delle Entrate sulla questione, ma solo una risposta ad un quesito formulata sulla base della precedente legge di rivalutazione, ci si chiede se a seguito della rinuncia alla rivalutazione ex articolo 110 del Dl 104/2020 si può presentare una richiesta di rimborso
M. M. - Ascoli
Ai sensi del comma 100, articolo 1 della legge 197/2022 le società commerciali che, entro il 30 settembre 2023 [termine prorogato al 30 novembre 2023], assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni agevolative previste dai commi da 101 a 105 della stessa norma a condizione che...



