Imposte

Niente Tobin tax sulla vendita annullata da una sentenza

La risposta a interpello 463 esclude l’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie alla girata per la restituzione dei titoli azionari

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di Marco Piazza

La girata di titoli azionari necessaria per dare esecuzione ad una dichiarazione giudiziale di inefficacia sin dall’origine della vendita dei titoli stessi non costituisce presupposto di applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie. A questa conclusione giunge l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 463/2020 con una corretta interpretazione non solo dello spirito della disciplina della Tobin tax (imposta sulle transazioni finanziarie: Itf), ma anche del tenore letterale della norma che ne regola i presupposti applicativi.

Per l’articolo 1, comma 491, della legge 228/2012 e l’articolo 2, comma 1, del Dm 21 febbraio 2013, l’imposta si applica al trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Nel caso i questione, però, la girata è solo finalizzata a reimmettere le azioni nel possesso del venditore a seguito dell’annullamento ex tunc dell’atto di vendita che ha avuto l’effetto di mettere nel nulla – fra le parti - l’originario trasferimento di proprietà.

La risposta - precisando che le transazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Itf sono costituite dai negozi suscettibili di produrre l’acquisto a titolo derivativo e oneroso della proprietà delle azioni - rileva correttamente che la girata non è dovuta ad un trasferimento oneroso dei titoli, con un intento speculativo. Invece, il trasferimento in esame, in esecuzione della sentenza, si limita a reintegrare la situazione antecedente alla vendita, per mezzo della reintestazione delle azioni al proprietario precedente e della restituzione del relativo prezzo.

Il quesito non riguarda il regime delle imposte sui redditi dato che l’istante è un ente pubblico esente da tali imposte. Ma l’orientamento che avvalora l’efficacia ex tunc della dichiarazione di nullità della vendita non può che assumere rilevanza anche ai fini di tali imposte; sia con riferimento al regime della sopravvenienza conseguita dal venditore, sia ai fini del calcolo dell’holding period nel caso di una eventuale successiva cessione della partecipazione da parte dello stesso. Lo si può indirettamente desumere anche dalla risoluzione 20/E del 2014, anche se riferita alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria.

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