La domanda

Una persona fisica residente fiscalmente in Canada ha deciso di rientrare fiscalmente in Italia. Decide pertanto di farsi liquidare i propri investimenti esteri rappresentati da un piano di accumulo (fondo pensione) e da un altro fondo di investimento governativo, pagando, se dovute, le imposte estere. Le somme riscosse verranno trasferite in Italia al momento del trasferimento della residenza fiscale. In base alla Convenzione contro le doppie imposizioni sembra non emergere materia imponibile in Italia e si chiede conferma di ciò. Grazie
L. Z. - Treviso

La conclusione a cui giunge il lettore è corretta. Infatti, al momento della maturazione del reddito (vale a dire alla liquidazione dell'investimento), il soggetto era ancora fiscalmente residente all'estero; pertanto, nessuna potestà impositiva, ai fini delle imposte sui redditi, può esercitare lo Stato italiano su tali redditi, anche solo per normativa interna, dunque a prescindere dalla Convenzione, trattandosi di redditi di fonte estera pagati ad un soggetto fiscalmente residente all'estero. ...

Riproduzione riservata Ⓒ