Nuda proprietà al test di operatività
La risposta è stata data dall'agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020
La disciplina sulle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede l'effettuazione di un test di operatività mediante il quale la società individua il suo stato operativo o meno.
Tale test, che prende in considerazione un determinato arco triennale, confronta i valori effettivi risultanti dal conto economico con dei valori presunti determinati secondo i criteri previsti dal medesimo articolo 30.
I valori presunti sono calcolati applicando determinate percentuali a specifici elementi tra cui vi è quello degli “immobili”.
La circolare 4 maggio 2007, n. 25 con riferimento agli immobili che rilevano ai fini del test di operatività ha ricordato che con risoluzione n. 94/E del 25 luglio 2005, è stato precisato che gli immobili concessi in usufrutto a titolo gratuito non essendo idonei a produrre reddito per la società nuda proprietaria non rilevano tra gli asset rilevanti. La circolare prosegue tuttavia precisando che qualora l'usufrutto dell'immobile sia concesso a titolo oneroso lo stesso dovrà essere ricompreso tra gli asset rilevanti sia ai fini del test dell'operatività che della determinazione del reddito minimo.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5