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Nuovo patent box, verifica sui costi ammessi ed esclusi

Sono agevolabili le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa mentre sono escluse le spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza e alla loro protezione

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di Barbara Marini

La domanda

La Società Alfa intende aderire per l’anno di imposta 2022 al regime agevolativo opzionale "nuovo patent box" disposto dall’articolo 6 del Dl 146/21. Nello specifico, con riferimento ai costi relativi al bene immateriale "Brevetto" di cui è stata ottenuta da Alfa la privativa industriale in Italia nel mese di gennaio 2022. Il quesito riguarda l’ammissibilità dei costi al regime agevolativo per l’anno 2022 con riferimento alle ulteriori spese connesse alle registrazioni dello stesso bene immateriale "brevetto" in altri Paesi diversi dall’Italia. Le spese in oggetto sono state sostenute nel corso del medesimo anno fiscale 2022, nei mesi successivi all’ottenimento della privativa in Italia (avvenuto a gennaio 2022). Tali costi si pongono pertanto al di fuori del meccanismo premiale in quanto i costi sono stati sostenuti nel medesimo anno 2022. Alfa può includerli in via ordinaria tra quelli oggetto di agevolazione per il regime del "nuovo patent box" relativamente all’anno di imposta 2022?
G. M. - Milano

L'articolo 6 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 ha previsto un’opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (c.d. "nuovo patent box") pari al 110% di tali costi. Le spese agevolabili in via “ordinaria” sono quelle elencate nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate (15 febbraio 2022 n. 48243, § 4.1). Esiste altresì un meccanismo “premiale” che agevola le spese sostenute in uno o più periodi d’imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni...